Indennità Decreto Agosto: prime istruzioni Inps

Ratio Quotidiano
16 Settembre 2020

Arrivano le indicazioni operative sulle misure previste dal D.L. 104/2020, per il sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività sono state colpite dall’emergenza epidemiologica (mess. Inps 3160/2020).
Proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL – Le prestazioni in esame, il cui periodo di fruizione sia terminato tra il 1.05.2020 e il 30.06.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle stesse condizioni di cui all'art. 92 D.L. 34/2020. Si prevede inoltre che la proroga sia rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo art. 92. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Lavoratori non rientranti nei destinatari dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 D.L. 104/2020 – L'art. 9 del decreto in argomento ha previsto un'indennità onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell'indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale articolo non ha previsto, invece, l'erogazione di tale ulteriore beneficio per alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità Covid-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio. Non prevede tra i destinatari dell'indennità onnicomprensiva i liberi professionisti titolari di partita Iva, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO e i lavoratori del settore agricolo.
Indennità per i lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali – Soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15.08.2020; l'indennità è pari a complessivi 1.000 euro.
Indennità onnicomprensiva di 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi. Vi rientrano:
– dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti: soggetti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020;
– lavoratori autonomi occasionali: lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo tra il 1.01.2019 e il 29.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.08.2020. Tali lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione Separata con accredito nel periodo dal 1.01.2019 al 29.02.2020 di almeno un contributo mensile;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: soggetti che possano fare valere un reddito annuo per l'anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata al 17.03.2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


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