Arrivano importanti indicazioni (messaggio Inps 3960/2020) in merito al riconoscimento del beneficio dal compimento del 18° anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione.
L'incremento della pensione di sui stiamo parlando è stato istituito con il D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020, che ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla L. 448/2001 (c.d. “incremento al milione”), finora spettante ai soggetti con più di 60 anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o ai titolari di pensione di inabilità prevista dall'art. 2, L. 222/1984, di età compresa tra 18 e 60 anni. Ora, con il messaggio n. 3960/2020 vengono fornite le notizie in merito alle modalità di pagamento dell'incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi.
L'Inps richiama la circolare 107/2020, secondo cui agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d'ufficio; di conseguenza, non è necessario che gli interessati presentino alcuna domanda. L'aumento per gli aventi diritto sarà erogato contemporaneamente alle mensilità di novembre e dicembre 2020; saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dal 20.07.2020. L'importo spettante per il 2020 è di 651,51 Euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 Euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 Euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).
Se i redditi personali dei soggetti interessati hanno subito una variazione nel corso del 2020, incidente sul diritto alla maggiorazione, o se non sono stati comunicati all'Inps tramite le consuete modalità, non si potrà procedere d'ufficio al riconoscimento della maggiorazione. A tal proposito, l'interessato dovrà presentare una domanda di ricostituzione reddituale, utilizzando l'apposito servizio online sul sito www.inps.it, o potrà rivolgersi alla sede Inps competente per territorio o a un ente di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza. Sarà cura della sede Inps competente, in seguito alla presentazione della ricostituzione, procedere al riconoscimento del beneficio in presenza dei requisiti previsti.
È da ricordare che la normativa vigente prevede che le pensioni di importo superiore a 1.000 euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. I pensionati che riscuotono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore a 1.000 euro, se non ne sono già titolari, dovranno procedere all'apertura di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall'apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.
Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all'Inps, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all'ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell'ente pagatore comunicare la variazione all'Inps.
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