L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 306/2021, fornisce chiarimenti sull’efficacia del recesso del socio di società di persone ai fini dell’imputazione del reddito di partecipazione.
I redditi delle società di persone vengono imputati ai soci secondo il principio di trasparenza, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, secondo la rispettiva quota di partecipazione agli utili. Così dispone l'art. 5 del Tuir, rubricato “redditi prodotti in forma associata”, applicabile alle società semplici, alle associazioni tra professionisti, alle società in nome collettivo e in accomandata semplice. La norma dispone inoltre che le quote si presumono proporzionate ai conferimenti se non risultano diversamente determinate dall'atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto con data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta. La regola generale prevede che l'imputazione del reddito della società debba tenere in considerazione la compagine sociale esistente alla fine del periodo d'imposta (Ris. 17.04.2008, n. 157/E), ma si possono presentare situazioni che danno origine a incertezze sulla corretta imputazione, soprattutto in caso di mutamento della compagine sociale nel corso del periodo d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 306/2021, ha affrontato il caso rappresentato da una socia accomandante che ha comunicato alla società, a mezzo lettera raccomandata, la volontà di esercitare il diritto di recesso. La missiva è stata inviata nel mese di luglio 2019, ma, per inottemperanza dell'amministratore sulle formalità connesse all'iscrizione al Registro delle Imprese della notizia di recesso, è stata attivata la procedura prevista dall'art. 2190 C.C. Il Tribunale, con decreto '11.12.2019 (divenuto definitivo il 13.02.2020), ha emesso il giudizio camerale, con la conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese del recesso del socio. L'istanza riguarda il termine di efficacia del recesso ai fini dell'imputazione dei redditi societari e dei conseguenti adempimenti dichiarativi posti a carico del socio receduto.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando le disposizioni del Codice Civile, ricorda che il recesso del socio è un atto giuridico unilaterale recettizio, che si perfeziona ed esplica effetto nei confronti della società e dei soci dal momento in cui perviene a loro conoscenza. Tuttavia, trattandosi di un fatto che genera una modifica dell'atto costitutivo, soggetta a iscrizione al Registro delle Imprese, ai fini della sua opponibilità ai terzi (compresa l'Amministrazione Finanziaria) acquista efficacia a decorrere dalla suddetta iscrizione. Pertanto, tornando al caso esaminato, l'efficacia del recesso, ai fini fiscali, decorre dall'anno 2020, ossia dall'anno in cui la notizia del recesso è stata iscritta al Registro delle Imprese, con la conseguenza che, in relazione all'anno d'imposta 2019, la socia istante, seppur avesse già comunicato la volontà di recedere, è destinataria della rispettiva quota di reddito di partecipazione, con i conseguenti obblighi fiscali.
Si coglie l'occasione per ricordare che, ai fini dell'imputazione dei redditi, si fa riferimento alla compagine sociale esistente alla fine del periodo d'imposta, per cui l'eventuale cambiamento dei soci in corso d'anno rileva già nello stesso anno, mentre l'eventuale cessione di quote tra i soci stessi o il semplice cambiamento delle quote di partecipazione agli utili, senza mutamento della compagine sociale, esplica effetto a partire dal periodo d'imposta successivo.
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