Imposta di registro, negata la riqualificazione degli atti

Ratio Quotidiano
27 Agosto 2020

La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sul nuovo art. 20, D.P.R. 131/1986.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 21.07.2020, n. 158, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione sull'art. 20 del Testo Unico Imposta di Registro. La vicenda trae origine dalla modifica apportata all'art. 20 del TUR dalla legge di Bilancio 2018. La nuova formulazione limita notevolmente il potere dell'Agenzia delle Entrate di riqualificare gli atti sottoposti a registrazione. Secondo l'attuale impianto normativo, l'imposta di registro deve essere applicata sull'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da elementi extratestuali e da altri eventuali atti collegati. Con la legge di Bilancio 2019 si è ulteriormente aggiunto che tale norma deve considerarsi di interpretazione autentica, conferendo pertanto portata retroattiva alle seppur nuove disposizioni.
Questa nuova interpretazione non ha trovato concorde la Corte di Cassazione che, con ordinanza 2.07.2019, n. 23549, aveva sollevato dinanzi alla Consulta questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 20 del TUR, ritenendo che tale norma si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. I presupposti del giudizio introdotto dalla Suprema Corte si fondano sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ritenuto imprescindibilmente e anche sostanzialmente radicato non soltanto nell'imposta di registro ma, più in generale, nell'intero ambito del sistema tributario. Prosegue la Cassazione affermando che tale principio è stato costantemente valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nonostante alcuni pareri discordi della dottrina e una pronuncia della stessa Suprema Corte in senso non conforme (Cass. 2054/2017), ha ripetutamente affermato che la qualificazione degli atti secondo un principio sostanzialistico comporta la necessaria considerazione anche di elementi esterni all'atto.
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 21.07.2020, boccia la tesi della Cassazione e ribadisce che la presa di posizione del legislatore è conforme e coerente con i principi che ispirano la disciplina dell'imposta di registro. La Consulta precisa che una diversa lettura della norma consentirebbe all'Amministrazione Finanziaria, da un lato, di operare una funzione antielusiva, sottraendosi alle garanzie procedimentali del contraddittorio preventivo poste a favore del contribuente; dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro in ordine a indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, impedendo al contribuente ogni legittima politica di pianificazione fiscale.
L'atto deve perciò essere tassato prendendo in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, avendo riguardo all'effettiva sostanza giuridica emergente dal contenuto dell'atto. Niente prevalenza della sostanza sulla forma, dunque, secondo i giudici della Consulta che bocciano l'interpretazione della Cassazione. A questo punto si pone definitivamente la parola fine sulla diatriba in commento, con una serie di conseguenze sui futuri controlli e sui giudizi in corso. Vengono a cadere tutte le contestazioni basate sugli atti concatenati non sorrette dalla prova di un intento elusivo, così come ogni riqualificazione di atti con schemi artificiosi sarà valida solo se conforme alle prescrizioni indicate nell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.


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