Nonostante siano state fornite ulteriori istruzioni dell’Inps, rimangono ancora molti interrogativi sui requisiti d’accesso e il computo della misura.
Finalmente sono disponibili le istruzioni per l'accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore delle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, come previsto dall'art. 3 D.L. 104/2020. L'Inps ha infatti pubblicato il messaggio 13.11.2020, n. 4254, che fa seguito alla circolare 18.09.2020, n. 105.
L'istanza di attribuzione del codice autorizzazione “2Q” dovrà essere presentata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 D.L. 14.08.2020, n. 104”. In fase di richiesta bisognerà autocertificare i seguenti dati:
– ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
– importo dell'esonero.
Il calcolo sarà da effettuare sulla retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive; ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle mensilità in oggetto, escluse le quote indicate nella circolare 105. A parere di scrive, rimangono però alcuni dubbi interpretativi di non poco conto.
1) Come dobbiamo intendere quella “e” posta dal testo normativo (e da circolare e messaggio Inps) tra “maggio” e “giugno”? Le integrazioni devono obbligatoriamente essere state fruite sia a maggio che a giugno? O è sufficiente averle fruite anche solo in una di tali mensilità?
2) In mancanza di chiarimenti sulla possibilità di utilizzo di ammortizzatori ex D.L. 137/2020 su gennaio 2021 anche in assenza di utilizzo totale di quelli previsti dal D.L. 104/2020, tali situazioni si intenderanno ostative all'accesso all'esonero?
3) Il termine del 31.12 per la fruizione si intende periodo di competenza con possibilità di utilizzo su F24 in scadenza 18.01.2021?
4) Come e quando si potrà richiedere l'applicazione sui mesi pregressi, in caso di incapienza?
5) Cosa si intende esattamente per "retribuzione persa"?
Nella speranza di ricevere presto ulteriori chiarimenti, iniziamo ad approntare tutti i calcoli che l'Inps chiede a noi di fare per accedere all'esonero.
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