Il licenziamento secondo l’Ispettorato

Ratio Quotidiano
29 Settembre 2020

Il 14.08.2020 è stato pubblicato il D.L. 104/2020, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”: le indicazioni operative nella nota INL 16.09.2020, n. 713: fallimento, incentivo all’esodo, cessione ramo d’azienda, cambio d’appalto, ecc.
Dopo le misure a tutela dell'occupazione disposte dal Decreto Agosto, i primi chiarimenti operatividell'INL riguardano i seguenti aspetti:
– esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
– esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato;
contratti a tempo determinato;
– licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e proroga della riscossione coattiva.
Tutte disposizioni importanti, ma la norma che impatterà immediatamente sul mercato del lavoro è quella contenuta all'art. 14 – "proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo".
Con il D.L. 18/2020 è stato disposto appunto il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per i 5 mesi successivi all'entrata in vigore della norma; per il medesimo periodo sono state sospese le procedure già avviate dal 23.02 al 17.03. La disposizione è stata prorogata, ma solo per determinate ipotesi. In particolare, non possono licenziare i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o del corrispondente esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
La norma conferma l'esclusione del divieto di licenziamento (e quindi la legittimità dei licenziamenti) per cambio appalto e per la cessazione definitiva dell'impresa, senza continuazione dell'attività, nemmeno parziale. In caso di liquidazione, la norma si applica se si configura un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C., o nell'ipotesi di accordo collettivo che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il divieto di licenziamento, in tale ultimo caso, si applica solo ai lavoratori che aderiscono all'accordo. Il fallimento dell'azienda non determina il divieto di licenziamento, ma non deve essere previsto l'esercizio provvisorio.
Il decreto ripropone, estendendola a tutto il 2020, la possibilità per i datori di lavoro, a prescindere dalla forza lavoro impiegata, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per GMO ai sensi dell'art. 3, L. 604/1966, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, c. 10, L. 300/1970, purché contestualmente facciano richiesta del trattamento di cassa integrazione ex artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. Il rapporto di lavoro viene ripristinato senza interruzione e il datore di lavoro non è sanzionabile.
L'INL sintetizza così il provvedimento: “il divieto di licenziamento, quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo emergenziale, sembra pertanto operare per il solo fatto che l'impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione. In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all'esonero dal versamento contributivo di cui all'art. 3”.


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