I dubbi sulla determinazione del valore degli interventi trainati

Ratio Quotidiano
22 Settembre 2020

Il Decreto Rilancio dispone che la detrazione si applica nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, ma l’interpretazione ministeriale suggerisce una diversa soluzione.
Le regole per l'applicazione della detrazione del 110%, come è noto, prevedono che in presenza di uno o più interventi trainanti si può ottenere il medesimo beneficio anche per i lavori trainati (art. 119, c. 2 D.L. 34/2020).
In sintesi, gli interventi trainanti nell'ambito del risparmio energetico sono i seguenti 3:
1. isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (cappotto) per i condomini. Vale anche su abitazioni unifamiliari o plurifamiliari se l'abitazione disponga di uno o più accessi autonomi all'esterno. La spesa massima è di 50.000 euro per unità immobiliare singola che si riduce nei condomini a 40.000 euro quando le unità immobiliari sono da 2 a 8 e a 30.000 euro quando le unità immobiliari sono più di 8;
2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati ad impianti fotovoltaici. La spesa massima è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare ridotto a 15.000 euro se le unità immobiliari sono più di 8;
3. sostituzione dell'impianto di climatizzazione su edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo, con efficienza almeno pari alla classe A con limite di spesa pari a 30.000 euro.
Queste 3 tipologie di interventi consentono di estendere la detrazione del 110% a tutti gli altri interventi trainati di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 convertito nella L. 90/2013. Si tratta, ad esempio, di:
a) sostituzione degli infissi, schermature solari, nonché sistemi evoluti di termoregolazione e cioè dispositivi multimediali per controllo da remoto;
b) impianti fotovoltaici anche con sistemi di accumulo;
c) micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria stabilita con decreto;
d) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione sugli interventi trainati, che a regime può essere del 50% o 65%, è aumentata in questa circostanza al 110% essendo previsto direttamente dalla norma. Sorgono invece dei dubbi in ordine al periodo in cui la detrazione può essere usufruita tenuto conto che la norma non ne parla. Sopperiscono le indicazioni contenute nella guida “l'Agenzia Informa” in cui viene specificato in un esempio che la detrazione sugli infissi si recupera in 5 anni. Questo significa che, come avviene per la percentuale di detrazione, anche il periodo di recupero della detrazione per gli interventi trainati coincide con quello dei trainanti.
Resta il rebus del limite di spesa. La norma dispone che la detrazione si applica nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
Ad esempio, per gli infissi, a regime è previsto un limite di spesa di 120.000 euro a cui corrisponde una detrazione al 50% di 60.000 euro. Applicando la norma alla lettera si dovrebbe ritenere quindi che il limite della detrazione è di 132.000 euro cioè il 110% di 120.000. Ma qui è la stessa legge non chiara in quanto il 110% determina una detrazione e quindi il richiamo alla spesa è improprio. Quindi si dovrebbe ragionare sull'importo della detrazione originaria che è di 60.000 euro e, pertanto, la detrazione al 110% dovrebbe risultare di 66.000 euro. Invece nell'allegato 1 al decreto ministeriale sulle asseverazioni viene indicato l'importo di 54.545 euro che moltiplicato per il 110% risulta di 60.000 euro che è il limite della detrazione per gli infissi stabilito dalla norma originaria.
La procedura non convince poiché l'interpretazione ministeriale sostituisce il limite di spesa previsto dalla norma con il limite di detrazione.


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