Le assicurazioni a copertura del rischio coronavirus stipulate dai datori di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti sono fuori dai limiti ex art. 51 del Tuir.
Molte aziende hanno stipulato polizze sanitarie a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 in favore dei propri dipendenti.
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 6.05.2020, n. 11/E, ha chiarito che, in considerazione del fatto che l'Organizzazione Mondiale di Sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale, le polizze sanitarie a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 stipulate dai datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categoria di dipendenti rientrano nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. f-quater) del Tuir; le polizze in esame vengono infatti equiparate alle polizze sanitarie aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, senza limiti di importo.
Le polizze devono essere stipulate a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. A tal proposto si ritiene opportuno evidenziare che la polizza può essere diversificata per categorie di dipendenti; le categorie non sono da ricondursi esclusivamente a dirigenti/quadri/impiegati/operai, ma possiamo individuare per esempio la categoria dei lavoratori con figli/famigliari a carico o categorie di lavoratori distinte per età.
Nel caso in cui le polizze sanitarie vengano stipulate solo in favore di alcuni lavoratori sono da considerarsi fringe benefit e rientrano quindi nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 3 del Tuir. I fringe benefit, e in generale i beni in natura concessi ai lavoratori, sono esenti nel limite di 258,23 Euro annui, aumentati a 516,46 annui Euro per l'anno di imposta 2020; se il valore supera detto limite, l'importo concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, l'importo della polizza è esente solo se il contributo versato dal datore di lavoro è destinato all'erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei famigliari, a prescindere se a carico o meno. Se la polizza garantisce prestazioni sia al dipendente che ai familiari, occorre distinguere la quota destinata al dipendente, esente senza limiti, dalla quota destinata ai familiari, che costituirà fringe benefit e sarà quindi esente nel limite di 516,46 Euro annui.
Le polizze sanitarie stipulate per rischio Covid-19 non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, che prevede che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro (o dal lavoratore) a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del redditi di lavoro dipendente nel limite di esenzione pari a 3.615,20 euro annui.
Le medesime indicazioni si applicano con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; a titolo d'esempio, le polizze sanitarie stipulate a copertura del rischio Covid-19 in favore di collaboratori o amministratori non concorrono a formare reddito.
Ai fini previdenziali, la polizza sanitaria per rischio Covid non è soggetta né a contribuzione ordinaria né a contributo di solidarietà del 10%, normalmente dovuto per le polizze sanitarie ex art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir.
Considerata la totale esenzione, le aziende sono incentivate a stipulare polizze sanitarie Covid-19 a tutela della salute dei propri lavoratori, ed in generale della collettività.
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