Dopo 2 anni ritorna l’adempimento per gestire la fatturazione dei contribuenti.
Tutti presi dagli adempimenti connessi alla decretazione d’urgenza legata alla pandemia Covid-19, strangolati dagli adempimenti ordinari che a causa delle restrizioni hanno tempi dilatati (non tutti i clienti sono tecnologicamente attrezzati per dialogare digitalmente con lo studio del professionista che li assiste), dobbiamo ricordare un adempimento semplice, ma necessario. Il rinnovo delle deleghe che nel “lontano 2018”, verso fine anno, ci permise di assistere in maniera puntuale i clienti meno tecnologici all’avvio delle procedure per la fatturazione elettronica. Proprio in quel periodo la maggior parte dei professionisti ricevette delega al portale “Fatture e corrispettivi” in maniera da operare per conto dei clienti.
Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”, per conto dei propri clienti (operatori economici) che hanno conferito una specifica delega. Sono delegabili i servizi di: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi. La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti. Gli ultimi 2 servizi (fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche e l’accreditamento e censimento dei dispositivi) sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
Il mancato rinnovo prevede la repentina cessazione della possibilità di operare per conto del cliente. L'operatore economico può conferire la delega:
a) attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale;
b) consegnando il modulo, compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al “volume d’affari” e “Iva a credito/debito” riportati nella dichiarazione Iva presentata nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega in 2 modalità:
1) utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate,
2) inviando una comunicazione predisposta in accordo.
Con le stesse modalità, a eccezione di quella indicata al punto b.2, possono essere revocate deleghe già conferite. Si rammenta un altro importante adempimento collegato alle deleghe, se consegnate direttamente all’intermediario. Gli intermediari delegati, nonché i soggetti che hanno inviato la comunicazione via PEC, devono istituire un apposito registro cronologico e rispettare le seguenti istruzioni:
– numerare e annotare giornalmente nell’apposito registro i moduli di delega acquisiti;
– conservare i moduli con le copie dei documenti di identità dei deleganti;
– individuare uno o più soggetti responsabili della gestione dei moduli.
Gli adempimenti sono richiesti solamente nel caso di inoltro telematico delle deleghe da parte dell’intermediario, sia esso massivo, puntuale o via PEC. Di conseguenza, nel caso di presentazione cartacea della delega all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, tale adempimento non è richiesto all’intermediario.
Probabilmente, visto il periodo che ci troviamo ad affrontare, si sarebbe potuto prorogare la scadenza di tale rinnovo mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, come avvenuto con il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
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