Ecco a voi il conguaglio fiscale 2020 (riassunto)

Ratio Quotidiano
25 Dicembre 2020

Ex bonus Renzi, polizze Covid, retribuzioni in natura, ecc.: un promemoria degli aspetti più significativi per le operazioni di fine anno dei datori di lavoro.
Il conguaglio fiscale è un adempimento al quale sono chiamati tutti i sostituti d'imposta, il cui svolgimento si basa su principi e prassi ormai consolidate, ma che è pur sempre un momento delicato riguardante l'amministrazione del personale. Per questo motivo, si ritiene opportuno riportare alla memoria le principali novità intervenute nel corso del 2020 che possono comportare ricadute sul conguaglio stesso.
Retribuzioni in natura (raddoppio del limite esente): per il solo anno 2020, è stato raddoppiato il limite annuale previsto affinché il controvalore della retribuzione in natura non rilevi ai fini della formazione del reddito di lavoro dipendente, normalmente fissato in € 258,23 dall'art. 51, c. 3 del Tuir. L'art. 112 D.L. 104/2020 l'ha infatti ridefinito in misura pari a € 516,46.
Polizze assicurative Covid: l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 11/E/2020) ha chiarito che i premi assicurativi sostenuti dalle aziende per la stipula di polizze sanitarie contratte per assicurare i propri dipendenti contro il rischio Covid-19 possono ritenersi esclusi dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. f-quater del Tuir, in quanto “aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”. La norma non fissa il tetto massimo di tale valore ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente (e dalla conseguente imponibilità previdenziale), ma il benefit deve essere previsto a livello collettivo.
Autoveicoli concessi in utilizzo promiscuo: la legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a partire dal 1.07.2020, una modifica alle modalità previste per la determinazione degli effetti reddituali conseguenti all'assegnazione di veicoli aziendali per un utilizzo promiscuo ai dipendenti. La norma risulta piuttosto complessa e ha richiesto un intervento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate (Ris. n. 46/E/2020) che qui riassumiamo:
– la nuova valorizzazione differenziata in base ai valori di emissione di CO2 si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati e assegnati dal 1.07.2020;
– ai veicoli già immatricolati e assegnati prima di tale data si continua ad applicare il “vecchio” criterio del 30%;
– ai veicoli immatricolati entro il 30.06 ma assegnati non prima del 1.07, non possono applicarsi né le nuove né le vecchie regole convenzionali, pertanto il controvalore del benefit che deve concorrere alla formazione del reddito è rappresentato dal “valore normale” (art. 9 Tuir).
Riduzione cuneo fiscale: a decorrere dal 1.07.2020, il “Bonus Renzi” (80 €/mese) è stato abrogato ed è stato sostituito dal “nuovo” trattamento integrativo del reddito (100 €/mens.), che viene automaticamente riconosciuto dal sostituto d'imposta a favore dei propri dipendenti con reddito non superiore a 28.000 €/anno. Per i percettori di redditi superiori a 28.000, ma non eccedenti il tetto di 40.000 €, viene invece riconosciuta una detrazione quantificata in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 14.12.2020, n. 29/E.
Detrazione per liberalità: l'art. 66 D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha previsto, per il solo anno 2020, la possibilità di detrarre in misura pari al 30% l'ammontare delle erogazioni liberali connesse all'emergenza Covid-19. Se la donazione è avvenuta tramite il datore di lavoro sotto forma di trattenuta dalla busta paga, si applicano le procedure previste dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 441/E/2008; se invece la donazione è stata disposta in autonomia, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro che la detrazione d'imposta gli venga applicata in sede di operazioni di conguaglio di fine 2020, chiaramente previa produzione di adeguata documentazione probante.


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