Dirigenti esclusi dal divieto di licenziamento Covid-19

Ratio Quotidiano
8 Ottobre 2020

Le normative straordinarie prevedono il divieto di espulsione per motivi economici in favore di quadri, impiegati e operai, escludendo dalla salvaguardia le figure apicali. Attenzione alle limitazioni contenute nei contratti collettivi di categoria.
L’emergenza Covid-19 ha evidenziato la necessità per molte aziende di ridurre gli organici; il legislatore, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione, ha introdotto il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici. Inizialmente, l’art. 46 del Decreto Cura Italia (n. 18/2020), integrato e modificato dall’art. 80 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), aveva previsto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dal 17.03.2020 al 17.08.2020; in seguito, l’art. 14 del Decreto Agosto (n. 104/2020) ha prorogato il divieto fino al 31.12.2020 o al verificarsi di alcune condizioni. In questo contesto, ricordiamo che il licenziamento dei dirigenti è sempre possibile; la categoria dirigenziale infatti rimane esclusa dalla disciplina ordinaria del licenziamento, applicabile invece a quadri, impiegati e operai.
In tema di licenziamento dei dirigenti, le norme di riferimento sono gli artt. 2118 e 2119 C.C., a cui si aggiungono le previsioni della contrattazione collettiva del personale dirigenziale. L’art. 2118 fa riferimento in generale al licenziamento per giustificato motivo, che prevede il riconoscimento del preavviso. Il giustificato motivo però non deve essere inteso come previsto dall’art. 3, L. n. 604/1966 che richiama “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, ma in senso più ampio. La sentenza della Corte di Cassazione 11.06.2008, n. 15496 aiuta a comprendere meglio la nozione di “giustificatezza”: il rapporto dirigenziale si basa essenzialmente sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro; al dirigente sono affidate mansioni per la realizzazione degli obiettivi aziendali, tant’è che possono costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario, e quindi giustificare il licenziamento, anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto alle aspettative, o anche una deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, oppure un comportamento extralavorativo tale da incidere sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente stesso. In altre parole, i fatti e comportamenti che per la generalità dei lavoratori non sono sufficienti a giustificare un licenziamento, possono invece portare a ritenere giustificato il licenziamento del dirigente.
L’ipotesi dell’art. 2119 C.C. riguarda invece il licenziamento per giusta causa derivante da un comportamento lesivo del vincolo fiduciario così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro; in questo caso il preavviso non deve essere riconosciuto e il rapporto di lavoro può interrompersi nell’immediato. In linea teorica, quindi, per i dirigenti è previsto un regime di libero recesso che non deve sottostare nemmeno alla procedura obbligatoria prevista dall’art. 7, L. 604/1966, come modificata dalla L. 92/2012, per i dipendenti assunti (prima del 7.03.2020) dalle imprese con organico superiore a 15 unità.
Tuttavia, la contrattazione collettiva di categoria è intervenuta introducendo alcune regole che di fatto limitano la libertà di recesso del datore di lavoro; il Ccnl per il personale dirigenziale, sia nel settore industriale che commerciale, impone infatti un obbligo di giustificazione e prevede il riconoscimento di un’indennità supplementare. In sostanza, sebbene il licenziamento del dirigente possa apparire più libero, occorre preventivamente verificare e analizzare la disciplina contrattuale.


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