Dimissioni certificate per il padre lavoratore

Ratio Quotidiano
27 Ottobre 2020

Nuova interpretazione dell’Ispettorato sull’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001.
La normativa italiana prevede particolari tutele per i lavoratori subordinati, tra i quali rientrano a pieno titolo i diritti relativi a maternità e paternità. Nel caso rappresentato sono trattate in modo specifico le dimissioni dal lavoro durante i primi anni di vita del bambino sia per la madre lavoratrice dipendente, sia per il padre lavoratore. Questa esigenza nasce dalla necessità di tutelare una figura meritevole di una tutela garantita come quella della madre e del padre lavoratore, al preciso scopo di evitare che le dimissioni rassegnate non siano frutto di un atto volontario, nè manifestazione di un interesse al recesso dal rapporto di lavoro, ma piuttosto di pressioni esercitate dal datore di lavoro.
Per le ragioni sopra illustrate, il T.U. sulla maternità e la paternità (in particolare l'art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001, rinnovato dall'art. 4, c. 16 L. 28.06.2012 n. 92) prevede la necessaria convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (durante il periodo di gravidanza) e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (esteso anche ai casi di accoglienza del minore adottato, di affidamento e adozione internazionale); a effettuare la convalida è il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.
La necessità di tale approfondimento dell'Ispettorato, a una così lunga distanza dall'emanazione del D.Lgs., nasce dalle diverse richieste pervenute circa la necessità di tale convalida nel caso in cui il padre lavoratore non abbia fruito del congedo di paternità. Le ragioni di queste richieste all'Ispettorato derivano dal fatto che, per il padre lavoratore, sono estese le tutele sul “divieto di licenziamento” ordinariamente spettanti alla sola lavoratrice madre, solo in caso di fruizione del congedo di paternità (si noti: congedo di paternità, non congedo parentale).
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 25.09.2020, n. 749, chiarisce che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni da parte del lavoratore padre devono essere convalidate nei seguenti casi:
– durante i primi 3 anni di vita del bambino;
– in caso di adozione, nei primi 3 anni che decorrono dalla comunicazione della possibile data di incontro con il minore, oppure dalla comunicazione di invito a recarsi all'estero.
Si conferma quindi che anche per il padre di un bambino di età inferiore ai 3 anni è obbligatoria la convalida delle dimissioni, anche se il padre non ha fruito del congedo di paternità. Riguardo all'obbligo appena argomentato, l'Ispettorato puntualizza un altro aspetto che nella pratica può accadere non di rado: ai fini della convalida, è necessario che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all'art. 28, D.Lgs. 151/2001 o del congedo obbligatorio di cui all'art. 4, c. 24, lett. a) L. 92/2012 la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti: si pensi alla comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare.
La mancata conoscenza del datore di lavoro dello stato di paternità del lavoratore non comporterebbe per quest'ultimo alcun tipo di conseguenza in caso di mancata convalida delle dimissioni.


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