Operazioni esenti, non imponibili o fuori campo, alla luce della recente pronuncia della Cassazione (sentenza 3.11.2020 n. 24289).
L'art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997 prevede 2 cose: 1) chi porta illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 90% dell'importo detratto; 2) in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente può comunque detrarla, ma è soggetto a una sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro; la restituzione dell'imposta è esclusa quando il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
La Cassazione, nella sentenza 3.11.2020 n. 24289, interpretando in senso restrittivo la norma, ha affermato che, nell'ambito dell'Iva, l'imposta applicata in misura superiore a quella effettiva si riscontra solo quando ad un'operazione imponibile viene applicata un'aliquota differente rispetto a quella corretta (ad esempio, il 22% in luogo del 10%), ma non quando viene assoggettata ad Iva un'operazione che non è soggetta all'imposta (ossia è non imponibile, esente o fuori campo di applicazione). Di conseguenza, secondo la Suprema Corte non è detraibile dal cessionario/committente l'Iva addebitata dal cedente/prestatore in relazione ad operazioni che secondo il D.P.R. 633/1972 non sono imponibili; in caso di esercizio della detrazione, il cessionario o committente è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 90% dell'imposta illegittimamente detratta.
Alla luce di ciò e al di là di ogni valutazione sulla correttezza del principio espresso dalla Cassazione, per evitare ogni possibile contestazione è necessario che il cessionario verifichi costantemente che non siano state assoggettate ad Iva operazioni che non lo avrebbero dovuto in quanto non imponibili, esenti o escluse; in particolare, i soggetti che hanno rilasciato una dichiarazione di intento al fornitore devono controllare che l'addebito dell'Iva in fattura sia avvenuto per effetto del superamento del plafond richiesto.
Nel caso di fattura con errata applicazione dell'Iva in relazione ad operazioni non imponibili, esenti o non soggette, il cessionario dovrà richiedere al fornitore di emettere una nota di credito per l'imponibile assoggettato ad Iva ed una nuova fattura in cui tale imponibile non è soggetto a imposta, specificando la relativa norma di riferimento.
In ogni caso, il destinatario della fattura deve fare in modo che l'imposta erroneamente addebitata non modifichi l'esito della liquidazione Iva periodica risultante dalle altre fatture emesse e ricevute.
– Esempio: il contribuente che effettua mensilmente la liquidazione dell'Iva e riceve nel mese di giugno una fattura elettronica con errato addebito di Iva in relazione ad un'operazione non imponibile, potrebbe:
a) registrare tanto la fattura che la nota di credito ricevute considerando indetraibile l'Iva erroneamente addebitata;
b) registrare la fattura errata nel mese di ricevimento della nota di credito elettronica, considerando l'Iva detraibile in entrambi i documenti, in modo tale che l'Iva addebitata e accreditata in relazione alla stessa operazione, di pari importo, si annullino nello stesso mese di liquidazione Iva.
Se il cedente/committente non procede alla correzione dell'errore con l'emissione di una nota di accredito e di una fattura sostitutiva ed è già avvenuto il pagamento della fattura recante erroneamente un addebito di Iva, il cessionario/committente potrà eventualmente chiedere la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 C.C., entro il termine decennale di prescrizione.
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