La nota INL 19.05.2021, n. 804 ha chiarito la portata dell’art. 19, c. 3 D.Lgs. 81/2015, in particolare, la possibilità di ricorrere alla “deroga assistita” quando l’istanza riguarda un nuovo contratto che modifica il livello contrattuale.
La “deroga assistita” è disciplinata dall'art. 19, c. 3 D.Lgs. 81/2015 che recita: “Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione”.
Nell'avanzare l'istanza, presso l'Ispettorato, il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, deve valutare se le mansioni e la categoria legale coincidono o meno con quelle declinate nel precedente contratto. Il limite della durata massima stabilita per i contratti a termine non trova, infatti, applicazione quando, superati i termini previsti, la stipulazione di un nuovo contratto a termine fa riferimento a mansioni e categorie legali diverse. Conseguentemente, il lavoratore e il datore hanno la possibilità di stipulare, tra di loro, più contratti di lavoro e se gli stessi sono caratterizzati da inquadramenti differenti non si applica il calcolo della durata massima.
Per verificare il superamento del termine, la durata dei singoli contratti potrà essere tenuta in considerazione solo quando l'inquadramento è il medesimo.
Il citato comma 3, che prevede la “deroga assistita” e permette la stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, fa salvo quanto previsto al comma 2.
L'INL, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e facendo propria l'interpretazione letterale della norma, chiarisce che la “deroga assistita” è necessaria solo nelle ipotesi che con uno o più contratti, stipulati tra le stesse parti, sia stato superato il termine massimo previsto dalla legge o dal CCNL, sempre che il “nuovo” contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di mansioni di pari livello e medesima categoria legale. Ragionando a contrario, quando il nuovo contratto a termine prevede un inquadramento diverso dal precedente non è necessario presentare alcuna istanza e le parti possono istaurare un nuovo rapporto di lavoro a termine senza ulteriori formalità.
L'Ispettorato, dopo avere chiarito la portata della norma, sembra quasi preoccuparsi delle conclusioni a cui giunge. Inserisce, infatti, una valutazione “metagiuridica”, quasi scontata, affermando che: “l'applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti si ritiene che, laddove la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l'Ispettorato territoriale possa promuovere l'intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge”. L'Ispettorato, neanche velatamente, dice che la norma prevede “questo”, ma attenzione agli abusi che saranno attentamente valutati dall'organo di vigilanza.
Datore di lavoro avvisato mezzo salvato.
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