Deduzione facoltativa per gli ammortamenti sospesi

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

L’operazione prevista dall’art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020, alla luce delle più autorevoli interpretazioni in materia.
Sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 facoltativa sia ai fini civilistici che fiscali. Questo è il quadro che si sta delineando dopo varie interpretazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi mesi.
L'art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020 consente, alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e con riferimento all'esercizio in corso al 15.08.2020, di sospendere, in deroga alle norme civilistiche, l'imputazione in bilancio delle quote di ammortamento. La sospensione, che resta una mera facoltà, può riguardare sia i beni materiali che i beni immateriali e può essere sia parziale che totale. L'adozione della deroga impone di dare adeguata informativa in nota integrativa delle ragioni che hanno indotto alla sospensione e dei conseguenti riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico dell'esercizio, oltre a dar conto della costituzione della prescritta riserva indisponibile.
L'art. 60, c. 7-quinquies aggiunge che, nonostante la mancata imputazione a conto economico, è comunque consentita la deduzione degli ammortamenti ai fini fiscali secondo le regole previste dagli artt. 102, 102-bis e 103 del Tuir.

Dopo l'emanazione della norma, se non sussistevano dubbi in ordine alla mera facoltà di sospensione, sotto il profilo civilistico, qualche dubbio poteva sorgere in relazione all'obbligatorietà della deduzione ai fini fiscali. Varie interpretazioni si sono avvicendate successivamente all'entrata in vigore del decreto, tra cui si ricordano principalmente Assonime (Circ. 2/2021), il Documento interpretativo OIC n. 9 e il contributo della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti del 17.03.2021. A queste si aggiunge la recente norma interpretativa dell'AIDC che, in linea con il documento OIC n. 9, giunge alla conclusione che la deduzione delle quote di ammortamento non imputate a conto economico, in ragione della deroga di cui al D.L. 104/2020, è una mera facoltà e non un obbligo.
L'Agenzia delle Entrate non ha ancora assunto una posizione ufficiale. In occasione di Telefisco 2021 ha affermato che “la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dalla imputazione a conto economico”.

Stante il tenore letterale della norma, si ritiene di concordare con i richiamati documenti interpretativi, poiché la norma stessa dispone che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa. Se il legislatore avesse voluto affermare un obbligo di deduzione, avrebbe dovuto esprimersi in modo diverso. La relazione al D.L. 104/2020 afferma che l'operazione non produce effetti ai fini fiscali e questo poteva in qualche modo indurre a ritenere che comunque la deduzione dovesse avvenire in virtù del principio generale secondo cui l'ammortamento fiscale non dedotto è perso. Ma anche l'affermazione desunta dal Documento OIC n. 9, nel quale si legge che l'applicazione della deroga può generare fiscalità differita, deve intendersi nel senso che l'obbligo di rilevazione in bilancio delle imposte differite deve essere effettuato solo nel caso in cui si decida per la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti sospesi. Al contrario, nel caso di mancata deduzione, non sarà rilevata la fiscalità differita perché non sussisterà alcun disallineamento tra norme civilistiche e fiscali.


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