Deducibilità perdite su crediti 2: la modesta entità

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

La risposta all’interpello n. 342/2021 ricostruisce la disciplina e le varie opzioni in materia: il fondo di svalutazione.
Una società con migliaia di clienti alimenta 3 distinti fondi rischi su crediti con diverso regime fiscale:

  • fondo dedotto ex art. 106 del Tuir;
  • fondo mini-crediti di cui all'art. 101;
  • il residuo fondo tassato.

Secondo la prassi contabile adottata da moltissime società, gli accantonamenti al fondo rischi avvengono per masse, applicando percentuali di svalutazione a cluster omogenei (tipologia clienti, status legale, classe di importo, ecc.).
La società intende adottare un particolare trattamento contabile allo scopo di rendere più semplice la gestione contabile dei 3 fondi, a costo di risultare meno efficiente dal punto di vista del carico fiscale: il metodo proposto consiste nell'utilizzo a conto economico, all'inizio di ogni anno, del fondo esistente alla fine dell'anno precedente. Ovviamente ciò comporterebbe il riversamento di ciò che era stato dedotto, quindi con un risultato pro-Fisco per l'impossibilità di cumulare gli accantonamenti dedotti.

Con la risposta all'interpello n. 342/2021, Agenzia non condivide l'impostazione del contribuente poiché rileva variazioni in diminuzione diverse da quelle previste dall'art. 83. Il principio espresso merita future riflessioni, vogliamo però concentrarci su un diverso tema contenuto nella risposta.
Qui, infatti, l'Agenzia ricostruisce la disciplina e ribadisce il funzionamento fiscale degli accantonamenti al fondo micro-crediti. Si tratta di perdite inferiori ai valori soglia previsti dalla norma, per le quali la norma fiscale predefinisce i requisiti di deducibilità in termini di anzianità del credito e imputazione a conto economico.
Ora, l'Agenzia spiega che l'art. 106, c. 2 del Tuir, ai fini della costituzione del "fondo fiscale", equipara le svalutazioni e gli accantonamenti. Quindi gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti con i requisiti dei micro-crediti prescritti nell'art. 101, sono immediatamente deducibili a partire dall'anno in cui l'accantonamento al fondo transita a conto economico. Non c'è, quindi, necessità di effettuare una valutazione singola del micro-credito, né di attendere la definitiva svalutazione con lo stralcio dal bilancio. La scelta compete, comunque, all'impresa secondo quanto chiarito dal D.Lgs. 147/2015.
Da ciò deriva che l'accantonamento generico, per masse ad un unico fondo, può essere immediatamente dedotto fino a concorrenza dell'ammontare dei micro-crediti con i requisiti di cui all'art. 101.

L'Agenzia ricorda che occorre poi seguire le vicende postume relative al fondo micro-crediti dedotto. In caso di utilizzo, esso non consente di operare variazioni in diminuzione. Inoltre, i micro-crediti, per i quali è stato dedotto l'accantonamento, non possono generare ulteriori perdite al momento della successiva cancellazione dal bilancio, né possono essere presi in considerazione per il calcolo del plafond di cui all'art. 106 del Tuir. Ultima notazione, l'incasso di micro-crediti svalutati fa emergere una sopravvenienza fiscalmente rilevante.

In definitiva, l'Agenzia conferma la possibilità di dedurre gli accantonamenti micro-crediti anche prima dello stralcio dei relativi crediti dal bilancio. In questo caso, però, l'impresa si assume oneri non indifferenti volti alla ricostruzione delle vicende postume. Per tale ragione, potrebbe essere opportuno segregare il fondo micro-crediti o scegliere di dedurre le perdite su micro-crediti solo quando i crediti sono stralciati dal bilancio.


Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail



Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio Quotidiano

Abbonati