Ulteriore proroga dell’agevolazione per immobili strumentali e aziende, con qualche novità.
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per i canoni di affitto di azienda. Questo è quanto dispone l'art. 4 del c.d. Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25.05.2021, n. 73), in vigore dal 26.05.2021.
La misura consiste in una sostanziale riproposizione del bonus affitti di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) con alcune modifiche che qui analizzeremo.
L'art. 4 del decreto prevede in prima battuta una proroga fino al 31.07.2021 del bonus in favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator (inclusi gli stabilimenti termali), che già beneficiavano del credito d'imposta fino al 30.04.2021, grazie alla precedente proroga disposta dall'ultima legge di Bilancio. Adesso, tali imprese potranno beneficiare del medesimo bonus anche per i canoni relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio.
Si ricorda che il credito d'imposta è stabilito nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione dell'immobile strumentale o del 30% del canone di affitto d'azienda. L'accesso al beneficio è sottoposto alla condizione che nel mese di riferimento dell'anno 2021 si sia verificato un calo di fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Occorre tener presente che i soggetti sopra citati potranno beneficiare del bonus indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nell'anno 2019, a differenza degli altri operatori economici. A tal proposito, l'art. 4 del Decreto Sostegni-Bis ha innalzato il limite di ricavi o compensi per gli altri soggetti beneficiari, diversi dalle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, dal vecchio limite di 5 milioni di euro a 15 milioni di euro, sempre con riferimento all'anno 2019. Si ricorda che tra i beneficiari sono compresi tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d'imposta è calcolato sui canoni relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021 sempre nelle stesse misure del 60% (canoni di locazione immobili strumentali) e 30% (canoni di affitto d'azienda). La misura, originariamente prevista dall'art. 28 D.L. 34/2020, era stata replicata con il Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ma limitatamente ai settori economici oggetto degli ulteriori provvedimenti restrittivi di cui al DPCM 24.10.2020.
Un'ulteriore novità consiste nella diversa modalità di calcolo: adesso occorrerà un calo di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30% con riferimento alla media mensile nel periodo compreso tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021, rispetto al 1.04.2019 e il 31.03.2020. Si prescinde dal calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1.01.2019. Si ricorda, infine, che la norma fa riferimento ai canoni versati, per cui l'utilizzo del bonus (in compensazione o in dichiarazione dei redditi) è condizionato al pagamento dal canone; in alternativa, il credito può essere monetizzato attraverso la cessione a terzi ai sensi dell'art. 121, D.L. 34/2020.
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