Da inserire l’importo del credito, nonché il suo utilizzo e il residuo credito.
Il Quadro RU dal dichiarativo 2021 è destinato a ospitare sempre più casistiche, dovute anche e soprattutto alla pandemia da Covid-19. Tuttavia, partendo dal quadro RU del dichiarativo 2020, se ne ricorda una tra tutte che necessita di essere indicato in questo quadro: è quella del credito ricerca e sviluppo.
Con il codice B9 si indica il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013 e seguenti disposizioni). È da indicare il credito maturato nel corso del 2019, nonché negli anni successivi finchè se ne completa l'utilizzo. Il credito è fruibile annualmente per importi anche superiori a 250.000 Euro e nemmeno si applica il limite generale di compensabilità di crediti pari a 700.000 Euro. Né è necessario apporre il visto, poichè dalle spese sostenute dal 2018 in poi l'utilizzo del credito è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione da parte di un revisore, sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile; inoltre è necessaria la redazione e conservazione della relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività di R&S.
Il credito si può fruire automaticamente a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale si sono sostenute le spese, pertanto, per le spese R&S 2019 è possibile utilizzare il credito dallo scorso 1.01.2020, come sopra detto, subordinatamente alla certificazione.
Il codice tributo da inserire per l'utilizzo esclusivo in compensazione attraverso i canali telematici dell'Agenzia è “6857”. Al rigo RU1 andrà quindi indicato il codice B9, poi in RU2 il credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione e in RU6 il suo utilizzo (e l'eventuale utilizzo anche del credito 2019), poi in RU5 il credito d'imposta spettante nel periodo 2019, quindi in RU12 il credito d'imposta residuo. Vanno poi compilati (quest'anno come ultimo anno, dato che l'anno prossimo non si farà più riferimento alla media 2012-2014) i righi RU100 indicando in colonna 1 la media storica 2012-2013-2014, in colonna 2 l'ammontare dei costi per attività di R&S intra-muros, ossia svolte internamente all'azienda, specificando in colonna 3 i costi del personale impiegato nell'attività, mentre in colonna 5 l'importo dei costi di R&S commissionati a soggetti terzi (extra-muros). Da rilevare che per le caratteristiche del credito non si applica neanche il divieto di compensare crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 Euro.
Per quanto riguarda la contabilizzazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, si devono distinguere 2 ipotesi:
• se riferito a costi d'esercizio: credito d'imposta R&S a contributo in conto esercizio (non tassabile, voce A5 CE);
• se riferito a costi capitalizzati: credito d'imposta R&S a contributo in conto impianti (non tassabile, voce A5 CE) da riscontare seguendo gli anni dell'ammortamento.
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