L’utilizzo in F24 in unica soluzione riguarda gli investimenti ordinari effettuati da imprese e professionisti anche con ricavi-compensi superiori a € 5 milioni.
Il 20.05.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Sostegni-bis (D.L. 25.05.2021, n. 73), recante ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. In tale contesto si segnala una grande novità sull’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, così come modificato dalla recente legge di Bilancio (L. 178/2020).
Nel dettaglio, l'art. 20 del nuovo Decreto prevede l’aggiunta del comma 1059-bis alla legge di Bilancio 2021, il quale estende la possibilità di utilizzare in compensazione il bonus fiscale per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0, indicati nell’Allegato “A” annesso alla L. 232/2016 (si tratta in sostanza degli investimenti in beni strumentali “ordinari”, rientranti nella disciplina dell’ex super ammortamento) in un’unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Il decreto estende quindi la platea dei soggetti beneficiari del recupero in un’unica rata del bonus spettante, velocizzando la procedura di recupero del credito d'imposta per i beni strumentali materiali anche per le imprese più strutturate.
La fruizione “sprint” dell’agevolazione, si ricorda, era stata già prevista dall’ultima legge di Bilancio, ma riguardava unicamente gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tutti gli altri dovevano “accontentarsi” della riduzione del periodo di fruizione del beneficio a 3 anni, rispetto ai 5 previsti dalla precedente L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
Stante il susseguirsi delle modifiche apportate dal legislatore, appare utile fare un po’ di chiarezza sul numero di quote in cui sarà possibile fruire del credito d’imposta.
In estrema sintesi, pertanto, l’agevolazione spetta nella seguente misura:
- in un’unica quota annuale per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi < 5 milioni di euro;
- beni solo materiali “ordinari” effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi ≥ 5 milioni di euro;
- in 3 quote annuali di pari importo per gli investimenti in:
- beni immateriali “ordinari” effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi ≥ 5 milioni di euro;
- beni materiali e immateriali 4.0 e “ordinari”, se effettuati dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (o entro il termine lungo del 30.06.2023, se l’ordine è stato accettato ed è stato pagato almeno il 20% a titolo di acconto entro il 31.12.2022).
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione in F24 che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il Decreto Sostegni-bis è in vigore dallo scorso 26.05.2021. Entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge.
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