Credito da locazione solo per alcuni

Ratio Quotidiano
4 Dicembre 2020

Da ultimo il Decreto Ristori-bis ha esteso gli ulteriori 3 mesi della misura ai nuovi soggetti che hanno subito limitazioni/chiusure poiché con sede in zona rossa.
Il credito d'imposta locazioni, introdotto dall'art. 28, D.L. 34/2020 (senza considerare l'antesignano credito negozi e botteghe del Decreto Cura Italia), è stato oggetto di modifiche con i successivi “decreti Covid” in termini di percentuali da applicare e di mesi da considerare. Vediamo quindi a che punto siamo, dopo gli ultimi decreti Ristori e Ristori-bis.
Partendo dai primi mesi per i quali è stato introdotto il bonus, ricordiamo che il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 60% (30% per contratti a prestazioni complesse o affitto d'azienda) e riguarda i canoni di locazione versati per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno (quest'ultimo mese autorizzato dalla Commissione Europea con la Decisione 28.10.2020, C-2020-759, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 13.11.2020). I beneficiari sono i locatari esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, in relazione al canone di locazione, leasing operativo, concessione di immobili a uso non abitativo destinati all'attività industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta va da marzo (o da aprile per le stagionali) fino a dicembre; è previsto un incremento dell'aliquota al 50% per gli affitti d'azienda relativi a strutture ricettive. Poi, da ultimo, sono stati introdotti 3 nuovi mesi, ma soltanto per i soggetti che hanno subito limitazioni introdotte dagli ultimi 2 Dpcm.
Il Decreto Ristori, infatti, estende il credito con le consuete percentuali e le consuete condizioni di cui all'art. 28, D.L. 34/2020 ai mesi di ottobre, novembre, dicembre; la misura, in tal caso, è indipendente dal volume di ricavi/compensi registrato nel 2019 (per i precedenti mesi il limite massimo era di 5 milioni), ma soltanto per i soggetti che operano in settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del Decreto Ristori, ossia alberghi, ristoranti, bar, piscine, palestre, ecc.
Il Decreto Ristori-bis ha integrato l'elenco dei beneficiari degli ulteriori 3 mesi e ammette ora anche i soggetti di cui all'Allegato 2 del Ristori-bis, ossia le attività di commercio al dettaglio, centri estetici in generale, tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali, servizi di cura degli animali e altre attività di servizi alla persona, nonché attività di agenzie di viaggio e tour operator: è richiesta la sede operativa in zona rossa.
La condizione per fruire di questi ultimi 3 mesi è comunque ancorata alla verifica del calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, poiché il Decreto Ristori-bis richiama l'art. 8 del Decreto Ristori, il quale a sua volta dispone che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 28, D.L. 34/2020. Pertanto, la verifica della diminuzione di fatturato va effettuata mese per mese, potendosi beneficiare del bonus su alcuni mesi e non su altri; fanno eccezione i soggetti di nuova costituzione (dal 1.01.2019 in poi) o con il domicilio fiscale/sede operativa in un Comune in stato d'emergenza per calamità.


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