Contribuente responsabile anche per l’omessa dichiarazione

Ratio Quotidiano
9 Agosto 2020

L’omessa presentazione da parte del professionista incaricato può comportare sanzioni anche per il contribuente consapevole.
Con la sentenza 29.05.2020, n. 16469, la Corte di Cassazione ha ribadito la totale responsabilità e punibilità del contribuente che non ha adempiuto al pagamento delle imposte anche in presenza di reato di omessa presentazione della dichiarazione da parte di un professionista incaricato. Il soggetto, quindi, deve non solo aver lasciato inadempiuto l'obbligo di dichiarazione coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che a tale inadempienza è corrisposta un'evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità stabilita.
I giudici di legittimità hanno precisato che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il contribuente ha consapevolmente preordinato all'inadempimento per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.
Al rappresentante legale di una società veniva contestato il reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, D.Lgs. 74/2000. Secondo la tesi accusatoria, la società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare, pur essendovi obbligata, le dichiarazioni dei redditi e Iva per un importo relativo alla singola imposta, superiore alla soglia di 50.000 euro. Il tribunale lo condannava e la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna a un anno di reclusione, le pene accessorie e la confisca dei beni dell'imputato fin a concorrenza dell'imposta evasa.
L'interessato ricorreva in Cassazione per l'annullamento del provvedimento. Tra i vari motivi di impugnazione la difesa rilevava in sintesi che il tribunale non aveva dimostrato la sussistenza del dolo specifico di evasione non considerando che il ricorrente aveva sempre fatto affidamento su un terzo professionista, incaricato di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi e Iva. Tale delitto è volto a tutelare l'interesse all'integrale e tempestiva percezione dei tributi, oltre a quello della trasparenza fiscale.
Secondo i giudici di legittimità, l'elemento soggettivo del reato è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo. In tale contesto, rileva la sentenza, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista incaricato dal contribuente ma dalla ricorrenza di elementi di fatto dimostrativi che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione di imposta per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.
La prova dell'assenza di colpa grava dunque sul contribuente, non è sufficiente il mero affidamento ad un commercialista o altro professionista. Il contribuente è tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto sicché la sua responsabilità può escludersi solo in caso di comportamento fraudolento da parte del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Secondo la Suprema Corte la responsabilità del contribuente è ineludibile pur nell'ipotesi di delega a un professionista, che per dovere professionale è tenuto a compiere gli adempimenti fiscali, il quale resterebbe immune dall'illecito penale omissivo. Gli obblighi dichiarativi dunque permangono sempre e solo sul contribuente che tutt'al più si avvale di un ausilio esterno per concretizzare l'adempimento, ma tale circostanza non sposta la responsabilità verso altri.


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