Contratti collettivi e lavoro notturno

Ratio Quotidiano
21 Dicembre 2020

La nota INL 26.11.2020, n. 1050 fornisce chiarimenti in merito alla definizione e all’individuazione della fattispecie, con particolare riferimento all’intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva.
Il D.Lgs. 8.04.2003, n. 66, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, disciplina molti aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tra i quali il lavoro notturno. L'INL, sollecitato da numerose richieste di chiarimento e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 12165/2020), interviene sull'argomento per meglio definire la figura del lavoratore notturno. Ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.Lgs. 66/2003, per periodo notturno si deve intendere “il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino”. Per circoscrivere tale periodo di lavoro occorre riferirsi alle previsioni del contratto collettivo e individuale, pertanto il periodo da considerare potrà andare dalle ore 22 alle 5 oppure dalle ore 23 alle 6 o, infine, dalla mezzanotte alle 7.
Dallo stesso articolo, al punto 1, ricaviamo la definizione di lavoratore notturno: colui che “durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale”. Pertanto, quando i contratti collettivi non disciplinano la materia, si deve considerare lavoratore notturno chi svolge per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
L'Ispettorato si sofferma sulla disciplina da applicare quando la materia è invece regolamentata dai contratti collettivi. In presenza di “regole pattizie” si definisce lavoratore notturno colui che svolge nel periodo notturno la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo di riferimento. Sono i contratti collettivi, chiarisce l'INL, a individuare sia il numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbero pertanto essere inferiori o superiori alle 3 ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”.
I chiarimenti riportati nella citata nota trovano immediata applicazione al fine di individuare la platea di lavoratori cui applicare il limite massimo giornaliero di 8 ore di lavoro di cui all'art. 13, c. 1 D.Lgs. 66/2003. Non tutti i lavoratori che svolgono una parte del loro lavoro di notte possono essere considerati lavoratori notturni (nota Ministero Lavoro prot. n. 388/2005), ma solo quelli individuati secondo le caratteristiche sopra descritte.


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