La normativa prevede un’assimilazione all’abitazione principale in virtù dell’assegnazione a uno degli ex coniugi.
In caso di separazione, l'ex casa coniugale viene spesso assegnata dal giudice a uno degli ex coniugi, senza modificarne il titolo di proprietà di entrambi su di essa: come si devono comportare i 2 soggetti passivi nei confronti dell'immobile?
L'art. 4, c. 12-quinquies D.L. 16/2012 ha dapprima disciplinato la formulazione dell'Imu, vale a dire dal 2012 al 2019: ai sensi di questa previsione, veniva individuato nel coniuge assegnatario del bene il soggetto passivo di imposta, che poteva quindi usufruire del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale, mentre l'altro coniuge veniva esonerato da qualsiasi obbligo tributario (una sorta di assimilazione al “nudo proprietario”).
La L. 160/2019, disciplinando la nuova Imu, ne ha modificato la disciplina, trattando non di “coniuge assegnatario”, ma di “genitore affidatario dei figli”: da subito ci si è posti il dubbio riguardante il trattamento tributario in capo a un'abitazione assegnata a un ex coniuge senza figli, o con figli già autonomi, e se anche in questo caso l'assegnazione venisse equiparata ad un diritto di abitazione in capo all'assegnatario.
Nel gennaio 2020 lo stesso MEF aveva offerto un'interpretazione decisamente restrittiva in merito alla normativa in commento: secondo il Ministero, il tenore letterale dell'art. 1, c. 741, lett. c) L. 160/2019 non lasciava spazio a nessuna altra interpretazione, se non quella di applicare la disciplina solo in caso anche di affidamento dei figli al coniuge separato, oltre che di assegnazione della casa ex dimora abituale.
Stante la restrittività di interpretazione delle norme di carattere agevolativo, non suscettibili di interpretazione estensiva, in caso di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli, ciascuno dei 2 coniugi avrebbe dovuto calcolare la propria Imu dovuta al Comune sulla base della propria percentuale di possesso e avendo riguardo al proprio utilizzo dell'immobile.
A riconsiderare la prima presa di posizione restrittiva proposta, la circolare 1/DF/2020 chiarisce che, in caso di separazione senza figli o con figli autosufficienti, la stessa giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei 2 ex coniugi a titolo di mantenimento, in sostituzione dell'assegno, non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale.
Secondo il MEF “la differente formulazione della norma introdotta dall'art. 1, c. 741, lett. c), che fa riferimento alla casa familiare ed al genitore, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”.
Inoltre, oltre a permanere l'esenzione dall'Imu della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina, il MEF ha osservato che l'individuazione della “casa familiare” effettuata dal giudice con proprio provvedimento non può essere suscettibile di valutazione comunale con proprio provvedimento.
Si deve, quindi, prescindere dalla proprietà dell'immobile in capo agli ex coniugi e i requisiti della residenza e dimora dell'assegnatario non sono rilevanti: in altre parole, la casa individuata può essere anche di proprietà dei genitori di uno dei 2 soggetti.
Giovanni Chittolina e Paolo Salzano
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