Aumento del taglio parziale dei contributi previdenziali versati dai lavoratori dipendenti
Attraverso l’articolo 39 del decreto Lavoro, sono stati previsti nuovi
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• condomìni
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
• interventi di efficientamento energetico
• installazione di impianti solari fotovoltaici
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il CAF TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA dispone di una rete nazionale formata da PROFESSIONISTI iscritti agli albi, incaricati di apporre il VISTO DI CONFORMITÀ’. Tutte le operazioni avvengono sotto il diretto controllo del Caf centrale, il quale cura tutte le varie fasi procedurali inerenti ai controlli di rito ed all’invio telematico. Il servizio è semplice, sicuro, ed economico.
I soggetti interessati potranno richiedere il servizio utilizzando esclusivamente il form cliccando sul pulsante qui accanto
Una volta completata la registrazione, sarà obbligatoria la contestuale sottoscrizione e trasmissione del contratto (incarico e regolamento), unitamente alla contabile del bonifico inerente alla quota per l’ Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle Attività del Terziario , del Turismo e dei Servizi (A.E.C.P.). Questa operazione permetterà agli associati di accedere al servizio formulando una richiesta formale dove andranno indicati i dati della ditta interessata. Dopo aver compilato la richiesta, dalla quale si evincerà anche il costo del servizio, l’ associato dovrà stamparla, compilarla nei dati mancanti e inviarla al CAF, contestualmente alla contabile del nuovo bonifico da effettuarsi per l’importo previsto.
I richiedenti dovranno produrre direttamente la seguente documentazione obbligatoria la quale verrà consegnata al RAF prima della data di scadenza fissata dall’amministrazione finanziaria:
1. modello comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica in formato PDF compilato e firmato;
2. file telematico della comunicazione di cui al punto 1) con le specifiche richieste dal RAF
3. visura catastale aggiornata
4. contratto di locazione o comodato registrato in Agenzia delle Entrate nel caso di conduttore
5. se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, copia della dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori
6. certificato dell’anagrafe nel caso il beneficiario sia il familiare convivente con il proprietario dell’immobile;
7. preliminare di acquisto registrato in Agenzia delle Entrate nel caso il beneficiario sia il futuro acquirente dell’immobile;
8. scansione delle fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
9. scansione dei bonifici di pagamento con i requisiti di legge
10. nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio
11. copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico con ricevuta di accettazione
12. copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380, con ricevuta di deposito
13. copia APE (attestato di prestazione energetica dell’edificio) pre e post intervento
14. copia polizza assicurativa professionista che ha rilasciato l’asseverazione
15. copia atti di cessione del credito e/o di accordo per lo sconto in fattura fra tutti i soggetti coinvolti nel modello di Comunicazione da inviare
16. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute per i lavori agevolabili sono a proprio carico e quindi con assenza di eventuali contributi (su fac simile fornito dal CAF)
17. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività d’impresa o di attività professionale, ad eccezione dei lavori su parti comuni degli edifici in condominio (su fac simile fornito dal CAF)
18. per i soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, fatture emesse, redditi di altra natura
19. qualsiasi altro documento o informazione che dovesse necessitare agli esiti del controllo ai fini dell’apposizione del visto di conformità
La documentazione così predisposta sarà oggetto di attenta verifica da parte del RAF, il quale dovrà presentarsi presso lo studio che la detiene e riscontrarne la veridicità.
I casi che potrebbero presentarsi sono i seguenti:
• la documentazione controllata dal RAF è corretta. Il RAF procederà con l’ asseverazione della documentazione predisponendone l’ invio telematico all’ Agenzia delle Entrate
• la documentazione presenta irregolarità sanabili. In questo caso il RAF, dopo aver comunicato per iscritto le cause ostative al richiedente, se richiesto dallo stesso, potrà rilasciare la consulenza necessaria per la loro rimozione. Il compenso per tale consulenza, sarà liberamente concordata tra le parti.
• la documentazione presenta irregolarità rilevanti, ciò significa che le cause ostative al rilascio del Visto non possono essere rimosse. Il Visto non potrà essere rilasciato.
Si fa presente che in ognuno di questi casi il RAF dovrà obbligatoriamente redigere una relazione, nella quale sarà descritta in modo dettagliato la verifica eseguita sulla documentazione contabile, e indicata la motivazione dell’ eventuale apposizione o meno del Visto di Conformità. La relazione, dovrà essere sottoscritta per esplicita accettazione dell’ operato svolto, dal titolare dell’ azienda o dal legale rappresentante della società da sottoporre a visto di conformità.
Costo del servizio
I costi del servizio (comprensivo dell’invio telematico) saranno calcolati sulla base dell’importo totale dei lavori. L’ importo fisso è di € 450,00+IVA. Secondo gli Artt. 53 e 54 del T.P.
E’ inoltre prevista una percentuale da versare in base all’importo della spesa sostenuta per i lavori secondo la seguente tabella:
Da € 0 a €. 50.000 – zero
da € 50.001 a € 150.000 – 1,50%
da € 150.001 a € 250.000 – 1%
oltre € 250.000 – 0,50%
Ulteriori rimborsi per le spese di trasferta eventualmente sostenute e per consulenze professionali espressamente richieste al RAF incaricato dal CAF per il controllo, verranno concordate direttamente tra le parti.
** Le % aggiuntive vengono calcolate a scaglioni.
*** In caso di più SAL il pagamento avverrà per ogni SAL vistato
Attraverso l’articolo 39 del decreto Lavoro, sono stati previsti nuovi
Con l’art. 121 del D.L. 34 del 2020 Quasi la