
Con Risoluzione n. 60 dell’8.11.2023, le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I 96 codici di nuova istituzione si potranno utilizzare nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo sopra indicato, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
Appurato ciò, è necessario predisporre un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, da indicare solo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), saranno riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Fonte: Redazione TFDI
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