I datori di lavoro possono scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale oppure richiedere l’esonero alternativo. Riepiloghiamo le regole.
La normativa emergenziale, nel corso nel tempo, ha previsto 3 esoneri in favore delle aziende che hanno rinunciato o rinunceranno agli ammortizzatori sociali.
L’art. 3, D.L. 14.08.2020, n. 104 ha per la prima volta inserito un’agevolazione per i datori di lavoro che hanno usufruito di ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, ma che hanno rinunciato a richiederne la proroga con riferimento alle 18 settimane previste dal medesimo D.L. 104/2020. L’esonero, fruibile in massimo 4 mesi entro il 31.12.2020, è pari alla contribuzione non versata a carico datore di lavoro riferita al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
La circolare Inps 18.09.2020, n. 105 e successivamente il messaggio Inps 13.11.2020, n. 4254 sono intervenuti sul tema.
Il 2° esonero è stato previsto dall’art. 12, c. 14, D.L. 137/2020. La circolare Inps 11.02.2021, n. 24 ha dato le prime indicazioni e, da ultimo, è intervenuto il messaggio Inps 6.05.2021, n. 1836.
L’esonero è pari alla contribuzione non versata a carico del datore di lavoro riferita alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e può essere fruito per un periodo massimo di 4 settimane entro il 31.08.2021.
Tale esonero opera per le aziende che hanno fruito di ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020 e che hanno rinunciato ad accedere alle ulteriori 6 settimane di cassa integrazione previste dal DL 137/2020, pur avendone diritto. In particolare, l’esonero può essere riconosciuto ai datori di lavoro ai quali è stato interamente autorizzato il periodo di 9+9 settimane previste dall’art. 1, c. 2, D.L. 104/2020 oppure ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24.10.2020.
L’ultimo esonero è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178), su cui è intervenuta la circolare Inps 19.02.2021, n. 30, ma che non è operativo in quanto non ha ancora trovato approvazione della Commissione Europea.
Questo esonero, a cui possono accedere le aziende che hanno fruito di ammortizzatori sociali nel mese di maggio e/o giugno 2020 ma che rinunciano alle ulteriori 12 settimane previste dalla L 178/2020, è pari alla contribuzione non versata a carico del datore di lavoro riferita alle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e può essere fruito per un periodo pari a 8 settimane.
Gli esoneri di cui sopra si basano su un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale e hanno lo scopo di disincentivare i datori di lavoro a ricorrere agli ammortizzatori sociali. Tale scelta deve essere effettuata con riferimento alla singola unità produttiva; l’esonero deve essere quindi calcolato con riferimento alla matricola nel suo complesso, ma può essere fruito solo nei limiti della contribuzione dovuta riferita all’unità produttiva che ha rinunciato alla richiesta delle ulteriori settimane di cassa integrazione previste rispettivamente dal D.L. 104/2020, dal D.L. 137/2020 e dalla L. 178/2020.
Ricordiamo che gli esoneri possono essere fruiti nei limiti del Temporary Framework; inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve essere in possesso di DURC regolare, deve rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro nonché gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali e deve attenersi al divieto di licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo previsto dalle normative Covid.
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