Bonus facciate, sufficiente anche la strada a uso pubblico

Ratio Quotidiano
21 Giugno 2021

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ammette l’agevolazione anche per un edificio prospiciente una via privata.
L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso (risposta a interpello n. 337/2021) della detrazione spettante per gli interventi realizzati su una palazzina parzialmente visibile da una strada non classificata come pubblica, ai sensi dell'art. 1, cc. 219-223 L. 160/2019 (bonus facciate).

Si ricorda innanzitutto che è prevista una detrazione Irpef e/o Ires pari al 90% per le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021, a prescindere dalla data di inizio dei lavori, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968; rientrano nell'agevolazione le zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali e in questi casi si rende necessario l'ottenimento di una certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti (Agenzia delle Entrate, risposte nn. 179/2020 e 182/2020).

Come indicato dal condominio istante, oggetto di interpello è la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una palazzina collocata all'interno di un complesso residenziale dotato di portineria, costituito sia da palazzine con appartamenti, che da villette a schiera.
L'istante dichiara che un lato della palazzina è visibile da una strada comunale di accesso al complesso immobiliare, mentre un altro lato è visibile soltanto da una via, parte integrante del complesso residenziale, di affaccio, ma non privata e chiusa ma accessibile da qualsiasi persona e/o mezzo, anche provenienti dall'esterno del residence; di conseguenza, il condominio chiede all'Agenzia se può fruire dell'agevolazione indicata con riferimento all'intero perimetro esterno dell'edificio, non dovendo considerarsi il fatto che un lato della palazzina oggetto di intervento si affacci su una strada che non è pubblica.

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato i commi sopra indicati e ricorda che il bonus facciate spetta soltanto se gli edifici sono collocati nelle zone “A” o “B di cui al D.M. 1444/1968, con la necessità, per eseguire la verifica, di informarsi presso gli uffici tecnici dei comuni o da un professionista; di fatto, la maggior parte dei centri abitati delle città dovrebbe rientrare nelle zone omogenee A o B e dovrebbero essere interessate dall'agevolazione fiscale.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate richiama una nota (n. RU0348403/2020) con la quale il Ministero per i Beni culturali e il turismo ha chiarito che, tenendo conto di un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 2582/2011) una strada vicinale è assimilabile a una strada comunale, qualora a uso pubblico, in quanto destinata al passaggio collettivo; quindi, nel caso di un edificio prospiciente dette strade destinate “ad uso pubblico”, come quella oggetto dell'interpello, per gli interventi indicati è possibile fruire del bonus facciate.
L'Agenzia delle Entrate, infine, precisando che la valutazione in concreto costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, conferma che nel rispetto di tutte le altre condizioni e in presenza di una strada privata ad uso pubblico, il condominio può fruire del bonus facciate, con la conseguente possibilità di utilizzare anche una delle 2 alternative alla detrazione diretta (cessione o sconto), di cui all'art. 121, D.L. 34/2020.


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