Pubblicati modello, istruzioni e provvedimento attuativo per il credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per acquisto e installazione di sistemi per rendere l’acqua potabile. Tuttavia, se ne parlerà dall’anno prossimo.
La legge di Bilancio 2021 (art. 1 cc. 1087-1089) ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 50% della spesa sostenuta tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022, per l'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Lo scopo è quello di ridurre il consumo di contenitori di plastica e razionalizzare l'uso dell'acqua.
In altre parole, viene concesso un bonus per installare un macchinario per l'acqua potabile nelle case di privata abitazione o nell'immobile utilizzato per l'attività lavorativa. Il credito infatti spetta a:
- persone fisiche non nell'esercizio di un'attività economica sull'immobile di privata abitazione;
- imprenditori, professionisti e enti non commerciali (compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciti) sull'immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.
Vi sono importi massimi prestabiliti:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 5.000 euro per gli altri soggetti.
Dato che le risorse sono limitate a 5 milioni di euro per il 2021 e 5 milioni per il 2022, è possibile che il credito spettante venga ridotto in percentuale sulla base dell'ammontare complessivo richiesto nelle comunicazioni validamente presentate. Per ipotesi, se la percentuale che si individuerà dovesse essere del 30%, il credito spetterà nella misura del 30% del 50% delle spese sostenute, quindi con una spesa di 1.500 euro spetterebbe un credito di 250 euro.
Sebbene il modello per l'invio della comunicazione e le istruzioni siano già disponibili, per ottenere il credito occorrerà inviare una comunicazione telematica tra il 1.02 e il 28.02 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Poi entro il 31.03 sempre dell'anno successivo uscirà il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della percentuale suddetta.
Il credito è utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento:
- per le persone fisiche, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; ad esempio, se la spesa viene sostenuta nel 2021, finirà nel dichiarativo 2022 sul 2021 e nei dichiarativi successivi fino alla conclusione dell'utilizzo. Oppure in compensazione attraverso F24;
- per gli altri soggetti: esclusivamente in compensazione tramite F24.
Il pagamento della spesa deve avvenire obbligatoriamente con mezzi tracciabili come, per esempio, bonifici bancari o postali e l'importo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (o fattura cartacea se il soggetto emittente non ha l'obbligo della fatturazione elettronica come, per esempio, il forfetario) in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Il beneficiario deve detenere l'immobile in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o in qualità di locatario, affittuario, comodatario. In caso di comproprietà (o contitolarità) il credito è ripartito tra gli aventi diritto sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
Il provvedimento 16.06.2021, n. 153000, che ha introdotto le modalità di applicazione e fruizione del credito suddette, ha anche fatto salvi i comportamenti tenuti prima del 16.06.2021 in riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi differenti.
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