La legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 632 L. 27.12.2019, n. 160) ha rivoluzionato la disciplina fiscale di riferimento, introducendo 4 scaglioni in base alle emissioni inquinanti.
In materia di flotte qaziendali, dopo iniziali tentativi di inasprire la disciplina, che avrebbero procurato un serio contraccolpo al sistema delle relazioni industriali e al mercato dell'auto, l'attenzione del legislatore si è spostata sul tema ambientale. La versione definitiva della norma prevede che il fringe benefit debba essere computato secondo percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Per mitigare l'impatto della norma, l'entrata in vigore è stata differita al 1.07.2020.
Va subito detto, anche alla luce dei chiarimenti resi dal Fisco con la risoluzione 46/E/2020, che la nuova normativa si applica alle auto immatricolate e assegnate dopo il 1.07.2020. La data di immatricolazione è di facile reperimento, mentre per la data di assegnazione il Fisco suggerisce di adottare la data di sottoscrizione delle condizioni d'uso dell'auto, un documento generalmente richiesto al dipendente. Ciò premesso, ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 km e l'applicazione degli appositi costi chilometrici adottati dall'ACI, dal 1.07.2020 il fringe benefit è calcolato applicando 4 diverse percentuali in luogo di quella del 30% precedente.
La prima percentuale è stata ridotta al 25% che corrisponde a un uso personale forfetario di 3.750 km/annui. Tale percentuale si applica ad auto con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km. L'elenco di tali auto prevede quasi esclusivamente auto elettriche o plug in.
La seconda percentuale, che conferma la precedente misura del 30%, si applica ad auto con emissioni di anidride carbonica da 60 a 160 g/km. In questa categoria rientra la gran parte delle auto di nuova fabbricazione in circolazione.
Salendo di categoria, la terza percentuale è stata fissata in misura pari al 40% (ma salirà al 50% dal 2021), corrispondente ad una percorrenza privata di 7.500 km/anno e si applica a veicoli con emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km. In questa fascia si trovano auto di maggiore cilindrata che si troveranno un sensibile aumento della quota tassata.
La quarta categoria di auto aziendali comprende quelle con emissioni superiori a 190 g/km, poche in realtà. Qui la percentuale si innalza al 50% (60% dal 2021).
Esiste una quinta categoria che è quella delle auto immatricolate o assegnate prima del 1.07.2020. Qui non cambia nulla e si continua ad applicare la precedente disciplina che prevedeva il fringe benefit calcolato su 4.500 km/anno.
Infine, per le auto immatricolate prima del 1.07, ma assegnate dopo, l'Agenzia (risoluzione 46/E/2020) evidenzia che non si può applicare alcuna regola forfetaria e che quindi il fringe benefit è valutato con le regole generali, come già accadeva sino al 1997. Da segnalare che fino a quel periodo il valore del fringe benefit era spesso quantificato in 2/7 del costo ACI, ipotizzando un uso personale nel weekend. Da qui è nata la percentuale del 30% che ragionevolmente continuerà ad applicarsi anche in questo caso.
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