Il D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 estende il perimetro della responsabilità amministrativa da reato degli enti.
Il Decreto di attuazione della Direttiva riguardante “la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” entra in vigore il 30.07. La norma, oltre a modificare la disciplina di taluni illeciti tributari e di alcuni delitti contro la P.A., introduce modifiche anche al D.Lgs. 231/2001, ampliando il perimetro della responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
La rubrica dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 è sostituita con “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”. Il delitto di cui all'art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture” diviene reato presupposto della responsabilità amministrativa 231, da evidenziare che trattandosi di reato comune può essere commesso da chiunque, ossia non è previsto alcun status giuridico del soggetto che commette il reato.
Nello stesso art. 24 è inoltre inserito il comma 2-bis: “Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 L. 23.12.1986, n. 898”. Si tratta della frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: frode in agricoltura.
Anche la rubrica dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001 subisce modifiche: “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”. Sono adesso reati presupposto della responsabilità amministrativa 231, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, i seguenti: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio). Diversamente dal reato di frode nelle pubbliche forniture, i detti reati rientrano nella categoria dei “reati propri”: il soggetto agente deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) del D.Lgs. 231/2001 è stato inserito il comma 1-bis, per i delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 “se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a 300 quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote”.
Sono previste anche le sanzioni interdittive.
È stato introdotto il nuovo art. 25-sexiesdecies (Contrabbando), che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote o fino a 400 quote al superamento della soglia di € 100.000, e sanzioni interdittive.
Altre modifiche introdotte nel Codice penale riguardano i reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231:
• art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee), prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000;
• art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), prevista la reclusione fino a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000;
• art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione sono punibili anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati extra Unione europea.
A seguito delle citate modifiche dovranno essere aggiornati i modelli organizzativi 231, specie in termini di analisi della potenziale esposizione ai rischi di reati.
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