Attenzione al massimale contributivo Inps

Ratio Quotidiano
1 Dicembre 2020

La mancata o l’errata applicazione del massimale sono errori frequenti. La contribuzione versata in eccesso non avrà alcun impatto sulla pensione del lavoratore, che potrebbe essere penalizzato per mancanti versamenti.
La L. 335/1995 “Riforma Dini”, che segna il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, ha introdotto l'applicazione del massimale; il massimale contributivo identifica l'importo della retribuzione lorda oltre cui non è più dovuta la contribuzione previdenziale, che per l'anno 2020 è pari a 103.055 Euro (circolare Inps 9/2020). Il massimale contributivo deve essere applicato alle seguenti categorie:
– lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, obbligo che nasce proprio con la Riforma Dini nel 1995;
– lavoratori privi di anzianità contributiva al 1.01.1996, cioè lavoratori che non hanno versato contributi alle gestioni previdenziali obbligatorie (dipendenti, artigiani, commercianti, ma anche autonomi) prima del 1.01.1996;
– lavoratori con anzianità contributiva al 1.01.1996, ma che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo. Per l'esercizio dell'opzione i lavoratori devono aver maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995 o vantare almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 successivi al 31.12.1995. La Legge Fornero distingue ulteriori casi nel caso di opzione esercitata entro il 31.12.2011 o dal 1.01.2012 (messaggio Inps 219/2013).
La gestione lavoratori subordinati e la Gestione Separata sono gestioni autonome e indipendenti; pertanto, si ritiene che il massimale contributivo debba essere calcolato considerando separatamente le 2 gestioni.
In fase di assunzione, i datori di lavoro devono chiedere ai lavoratori dipendenti se sono soggetti a massimale, in modo da adempiere correttamente agli obblighi contributivi.
La circolare Inps 42/2009 precisa che i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 che acquisiscono anzianità contributiva pregressa al 1.01.1996 (per esempio, con il riscatto della laurea o del servizio militare) non sono più soggetti all'applicazione del massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo: la contribuzione deve essere calcolata sull'intera retribuzione di riferimento, senza applicazione del massimale contributivo.
Nel caso di reiezione della domanda, il lavoratore torna a essere soggetto all'applicazione del massimale; per i mesi di applicazione del massimale pregressi, occorre procedere alla richiesta di rimborso. Il calcolo del massimale contributivo deve essere operato su base annua, non può essere rapportato a mese neanche se la prestazione lavorativa si riferisce a periodi inferiori all'anno.
Nel caso di rapporti di lavoro iniziati in corso d'anno, il datore di lavoro deve chiedere al lavoratore la presenza di eventuali altre retribuzioni percepite nell'anno, da tenere in considerazione ai fini dell'applicazione del massimale contributivo.
Per esempio, un lavoratore assunto dal 1.09.2020, soggetto a massimale, che ha percepito da altro datore di lavoro dal 1.01.2020 al 31.08.2020 retribuzioni lorde per 85.000 Euro, deve informare il nuovo datore di lavoro che le retribuzioni percepite dovranno essere assoggettate a contribuzione solo fino all'importo pari a 18.055 Euro. Oppure, un lavoratore assunto a far data dal 1.09.2020, sempre soggetto a massimale, che ha già percepito nell'anno 120.000 Euro, deve avvisare il nuovo datore di lavoro di non assoggettare alcuna retribuzione a contribuzione previdenziale, in quanto già raggiunto il massimale annuo.
Anche in presenza di più rapporti di lavoro part-time, il massimale contributivo deve essere calcolato considerando entrambe le retribuzioni percepite.


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