Confermata la sospensione degli obblighi di collocamento mirato durante l’emergenza Covid-19 per le imprese che beneficiano della cassa integrazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 21.12.2020, n. 19, ha fornito importanti chiarimenti circa la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità (art. 3, c. 5 L. 68/1999), per le imprese che in conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale.
Il Ministero, in prima battuta, riepiloga l'istituto in esame, precisando che la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori è stata già normalmente riconosciuta dal legislatore in favore delle imprese che versano in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensiva, nonché di quelle che hanno attivato procedure di mobilità. A seguito del D.Lgs. 148/2015 è ovviamente stato armonizzato con le nuove causali di intervento Cigs.
La sospensione è poi col tempo stata estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili alle precedenti: ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo; imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito; ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga; ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 L. 236/1993; e nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi le procedure di incentivo all'esodo previste dall'art. 4, cc. da 1 a 7-ter L. 92/2012.
Con riferimento all'emergenza Covid-19 il Ministero assicura che, sebbene la sospensione in esame non sia stata prevista dal legislatore per le imprese in situazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria, già la circolare n. 2/2010 consentiva di valutare, stante un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all'obbligo. Rileva inoltre quella che sarebbe da considerare una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della cassa integrazione in deroga a causa dell'emergenza Covid e quelle che fruiscono della cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, se si potesse applicare la sospensione solo nel primo caso, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all'azienda l'adempimento degli obblighi di assunzione.
Pertanto, viene confermato che la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma.
L'obbligo rimane ovviamente sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti sarà da ritenere a tutti gli effetti ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza in corso.
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