Arriva l’indennità aggiuntiva per la prima zona rossa

Ratio Quotidiano
9 Ottobre 2020

La circolare Inps n. 104/2020 fornisce le istruzioni per il bonus previsto dall’art. 44-bis del decreto Cura Italia: 500 Euro per 3 mesi a favore dei lavoratori autonomi. Ammessi agenti e rappresentanti.
L'art. 44-bis, c. 1, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle attività lavorative.
I beneficiari, che devono essere in attività alla data del 23.02.2020 compreso, sono i seguenti:
– collaboratori coordinati e continuativi;
– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
– lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 8.08.1995, n. 335;
– partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR);
liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali;
– lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compresi i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La misura è rivolta a tutti coloro che svolgono l'attività in uno dei Comuni della cosiddetta “prima zona rossa, individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1.03.2020:
Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini;
Regione Veneto: Vo' Euganeo.
L'indennità mensile ammonta a 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. Questa misura viene erogata dall'Inps, previa domanda, per le mensilità spettanti e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
La domanda deve essere presentata in via telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e gli enti di patronato nel sito Inps: PIN rilasciato dall'Inps (si ricorda che l'Inps non rilascia più nuovi PIN dal 1.10.2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).


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