La legge di Bilancio 2021 rifinanzia le misure per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto attività a causa della pandemia.
La L. 30.12.2020, n. 178 (c.d. legge di Bilancio) rifinanzia le misure di sostegno per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La misura si è resa necessaria da una parte per il protrarsi dei nefasti effetti della pandemia, ma dall'altra anche per bilanciare il “blocco” dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fissato al 31.03.2021. I datori di lavoro, pertanto, potranno presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Fis, Cigd) per una durata massima di 12 settimane, che dovranno ricadere nel periodo compreso tra il 1.01 e il 31.03 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1.01 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Corre l'obbligo di evidenziare sin d'ora che le 12 settimane non sono aggiuntive rispetto a quelle previste, in ultimo, dal Decreto Ristori; infatti, il legislatore ha precisato che i periodi di integrazione salariale già richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 137/2020, collocati (anche parzialmente) in periodi successivi al 1.01.2021, sono imputati alle “nuove" 12 settimane. I trattamenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza al 1.01.2021.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In pratica, il primo termine di presentazione delle istanze in relazione alla legge di Bilancio è fissato al 28.02.2021.
E' sempre consentita la possibilità di richiedere il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, inviando tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di sospensione o riduzione (entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se posteriore).
La norma prevede altresì il rifinanziamento del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per un numero massimo di 90 giornate nel periodo compreso tra il 1.01 e il 30.06.2021. Anche in questo caso la domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.
Ai datori di lavoro, con esclusione di quelli agricoli, che non richiedono i trattamenti di integrazione previsti dalla L. 178/2020, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi dovuti all'Inail. È possibile rinunziare a parte dell'esonero presentando istanza di integrazione salariale.
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