Tra le misure a sostegno dell’economia introdotte dal D.L. 104/2020, emergono quelle agli artt. 58 e 59, la prima per il settore ristorazione e la seconda per le attività economiche dei centri storici.
L'art. 58 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) introduce un contributo a fondo perduto rivolto alle attività di:
– ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11);
– mense (Ateco 56.29.10);
– catering continuativo su base contrattuale (ossia la fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole, ecc. – Ateco 56.29.20).
Il contributo viene erogato alle imprese in attività al 15.08.2020, per l'acquisto di prodotti, inclusi vitivinicoli, agricoli e alimentari. Spetta a condizione che l'ammontare di fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 di fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. In altre parole, se il fatturato medio del quadrimestre 2019 è 30.000 euro, il fatturato medio del quadrimestre 2020 (per fruire del contributo) deve essere sotto i 22.500 euro. Tale verifica di fatturato non va effettuata per le newco 2019, così come rettificato nella versione corrente.
Il contributo viene erogato in 2 fasi:
– anticipo del 90% dell'importo all'accettazione della domanda, dopo la presentazione dei documenti fiscali che certificano gli acquisti (anche non quietanzati) e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti e del rispetto delle leggi antimafia (art. 67, D.Lgs. 159/2011);
– residuo 10% dopo la presentazione delle quietanze di pagamento con modalità tracciabili.
Come accedere – Il ristorante (o mensa o catering) si deve registrare nella piattaforma digitale detta “piattaforma della ristorazione” che sarà messa a disposizione dal concessionario convenzionato prescelto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; in alternativa, sarà anche possibile recarsi direttamente agli sportelli del concessionario.
Il ristorante, per il riconoscimento del beneficio, dovrà versare un importo a titolo di adesione all'iniziativa di sostegno, stabilito con decreto da emanarsi entro il 14.09.2020, che prevederà anche i criteri di attribuzione. Sempre entro il 14.09 il Mipaaf con il MEF emanerà un decreto per stabilire criteri, modalità e ammontare del contributo. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette e dell'Irap e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi.
L'art. 59, invece, istituisce un contributo a fondo perduto per i soggetti che esercitano attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A, ossia i centri storici (ed equipollenti) dei Comuni capoluogo di Provincia (o città metropolitane) che abbiano registrato presenze turistiche estere:
– per i Comuni capoluogo di Provincia: in numero almeno 3 volte superiore ai residenti;
– per i Comuni capoluogo di città metropolitana: in numero maggiore o uguale a quello dei residenti.
A titolo esemplificativo rientrano: Venezia, Verona, Bologna, Padova, Rimini, Bergamo, Milano, Roma, ecc. Il contributo, inoltre, spetta a condizione che fatturato e corrispettivi di giugno 2020 siano inferiori ai 2/3 del fatturato e corrispettivi di giugno 2019.
Come si determina il contributo – Alla differenza dei 2 mesi di giugno sopra citati si applica la percentuale del:
– 15% con ricavi/compensi fino a 400.000 nel 2019;
– 10% tra 400.000 e 1 milione;
– 5% per valori superiori a un milione.
L'importo minimo del contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi (anche per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.07.2019) e l'importo massimo è di 150.000 euro.
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