Non è un ossimoro, ma il risultato dello spostamento al 30.10 delle scadenze del 20.08.
Si giunge a tali conclusioni dalla lettura e dalla prassi operativa riguardante il differimento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali relative al 2019. Il riferimento è all'art. 98-bis D.L. 14.08.2020 – cd. “Decreto Agosto”, convertito in L. 13.10.2020, n. 126. La norma dispone per i soggetti ISA, in presenza di specifiche condizioni, la possibilità di posticipare i versamenti delle imposte, i cui termini sono scaduti il 20.07 o il 20.08 (con lo 0,40%), al 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,80%. Per completezza, si ricorda che la disposizione è applicabile anche ai soggetti nel regime forfettario, nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il regime della trasparenza fiscale. La norma chiude precisando che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore del 14.10.2020.
Ebbene, esaurita la necessaria premessa, emerge una “singolarità”, ossia che l'agevolazione (o presunta tale) presenta tuttavia una penalizzazione. Il bisticcio terminologico può essere facilmente spiegato appena si ragiona sulle opzioni prospettate al contribuente. Ipotizzando che questi non abbia approfittato della proroga, al contempo optando per la rateazione a partire da agosto, il frazionamento poteva prevedere 4 pagamenti, l'ultimo dei quali scadente lunedì 16.11.
Se interpretiamo letteralmente la norma (e questo è confermato anche dai software operativi), il contribuente che, al contrario, non ha effettuato alcun versamento, né a luglio né ad agosto, sarà costretto a versare l'intero importo dovuto entro il 30.10, senza possibilità di beneficiare di una quarta rata, a differenza del caso precedentemente commentato. In altri termini, appare evidente che se la finalità del legislatore era quella di agevolare al massimo i soggetti in chiara difficoltà finanziaria, una soluzione logica e coerente sarebbe stata quella di permettere il pagamento al 30.10 della somma delle 3 rate nel frattempo scadute (il 16 di agosto, settembre e ottobre), con saldo finale il 16.11. Se, da un lato, si è permesso di posticipare il pagamento eventualmente frazionato, per altro verso si chiede di anticipare il totale dovuto rispetto a chi, invece, avendo adottato un piano rateale, beneficia di ulteriori 16 giorni per essere in regola con l'obbligazione tributaria.
Peraltro, confidando in un'interpretazione “estensiva” della norma, il contribuente potrebbe avere “congelato” le rate di agosto e settembre, versando il 16.10 la terza rata per poi saldare il restante importo entro il 30.10. In questo caso, poiché dal saldo sarà scomputata la “rata” pagata il 16.10, è da ritenere che l'Agenzia delle Entrate non possa sanzionare in alcun modo tale comportamento poiché, in perfetta aderenza all'interpretazione restrittiva, il contribuente avrebbe potuto legittimamente rinviare tutto al 30.10: di conseguenza, avendo corrisposto un acconto d'imposta, non ha recato danno alcuno all'Erario e addirittura ha parzialmente anticipato una parte di quanto risultante dalle dichiarazioni fiscali.
Insomma, una curiosa agevolazione che, magari, fino in fondo tale non è.
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