Acquisto tablet per figli in DAD e piani di welfare

Ratio Quotidiano
23 Giugno 2021

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale da applicare ai crediti riconosciuti ai dipendenti per l’acquisto di pc, tablet o laptop destinati alla didattica a distanza.
Con risoluzione 27.05.2021, n. 37/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai crediti riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti, scaturenti da un piano di welfare, per l'acquisto di pc, tablet o laptop necessari a consentire la frequenza della didattica a distanza ai familiari, come individuati dall'art. 12 del Tuir.

In merito si richiama l'art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir, il quale prevede che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l'utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. È la lett. f-bis) che prevede, inoltre, il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari di cui all'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
La normativa consente l'erogazione di questi servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi o anche attraverso la corresponsione di somme di denaro anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, a patto che venga esibita e conservata la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme per le finalità di legge.

In conseguenza dell'emergenza Covid, un susseguirsi di provvedimenti ha predisposto l'obbligo di didattica a distanza; pertanto, il pc, il laptop e il tablet hanno iniziato a configurarsi, da tale momento, quali strumenti necessari per garantire la frequenza in didattica a distanza, acquisendo il valore di dispositivi fondamentali per consentire la didattica; sono stati riconosciuti quali mezzi atti a raggiungere i fini di educazione e istruzione.

L'Agenzia delle Entrate ritiene quindi che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non generi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 2, lettera f-bis), del Tuir. Il dipendente dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dall'istituto scolastico o dall'università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la didattica a distanza.
Analoghe conclusioni possono ritenersi valide nell'ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l'acquisto dei dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione, cd. voucher.


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