Terminata la sospensione degli adempimenti contributivi, è ora necessario versare la contribuzione sospesa.
I vari D.L. 2.03.2020, n. 9; 17.03.2020, n. 18; 8.04.2020, n. 23; e e 19.05.2020, n. 34, hanno introdotto misure per la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell'emergenza Covid-19. Tali decreti hanno disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione Inail, differendo la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16.09.2020 (a eccezione di alcuni contributi sospesi, come nel caso dei florovivaisti che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31.07.2020).
Con il messaggio 20.07.2020, n. 2871, l'Inps ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti contributivi, in unica soluzione, entro il termine del 16.09.2020, fornendo inoltre le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e per le modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Per quanto riguarda le aziende con dipendenti, le istruzioni prevedono che il pagamento venga effettuato tramite modello F24, compilando la “Sezione INPS” utilizzando il codice contributo “DSOS”, ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973). Nel caso in cui si usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, devono essere compilati più righi del modello F24, uno per ogni periodo oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto agli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, l'Inps ribadisce che dovranno farlo entro il 16.09.2020 (o entro il 31.07.2020 per le imprese interessate). Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende dovranno inserire nell'elemento «DenunciaAziendale», «AltrePartiteACredito», «Causale ACredito» il valore “N9xxx” e le relative «SommeACredito» (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi). L'Inps evidenzia che il risultato dei «DatiQuadratura» potrà dare luogo ad un credito a favore dell'Inps, da versare con le consuete modalità tramite modello “F24”, oppure a un credito a favore dell'azienda o a un saldo pari a zero.
Nel messaggio in questione, sono fornite alcune indicazioni riguardanti il caso di versamenti a favore della Gestione Separata, della Gestione Art./Comm. e della Gestione Aziende Agricole. Infine, posto che nella sospensione contributiva sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall'Inps, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
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